A seguito della delibera n.135/2021/R/EEL e con efficacia dal 30/10/2021, l’Autorità per l’energia elettrica ha regolamentato la possibilità per il cliente finale di richiedere la voltura elettrica con switch direttamente ad un venditore diverso rispetto a quello che ne possiede la titolarità al momento della richiesta e precedentemente scelto dal volturato.

In sintesi, un qualsiasi cliente ha facoltà di scegliere il fornitore a cui rivolgersi per effettuare una voltura di energia elettrica, senza dover fare una successiva richiesta di switch.

La voltura con switch decorre dal secondo giorno lavorativo dopo la data di inserimento e ha gli stessi costi di una normale voltura elettrica.
Questo iter è attualmente valido solo per le utenze elettriche, mentre per quelle gas al momento restano valide le procedure precedente.

Un passaggio sulla Morosità del cliente precedente

La nuova ordinanza dell’ARERA si occupa anche del caso in cui il cliente precedente risulti moroso per il mancato pagamento dell’ultima bolletta.
In questo caso, nel nuovo documento l’Autorità sottolinea il fatto che i debiti del precedente proprietario dell’immobile non possono essere attribuiti al nuovo intestatario.
Inoltre, nel fascicolo viene posto in evidenza anche il fatto che il fornitore potrebbe valutare anche di non accettare la richiesta di voltura da parte del nuovo proprietario.
In questo caso, è possibile inoltrare la domanda di voltura semplicemente a un altro fornitore ma soltanto dopo che l’attuale compagnia abbia dato adeguata comunicazione al portale del distributore del proprio rifiuto alla variazione del soggetto intestatario sul contratto.

I costi non cambiano ma la velocità si!