Premesso che il passaggio al nuovo fornitore, nel rispetto del termine di preavviso stabilito da Arera, non comporta nessun costo aggiuntivo per il cliente, a prescindere dall’offerta o dalla promozione del fornitore, i tempi, invece, possono variare da 1 a 2 mesi, ma mai eccedervi.
Essendo una pratica prettamente commerciale e non tecnica, nessuna modifica verrà apportata sull’impianto elettrico esistente, quindi il cliente al fine di cambiare fornitore per energia elettrica e gas, dovrà contattare e sottoscrivere una nuova offerta con il nuovo gestore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio. La nuova società di vendita dovrà inviare la richiesta di recesso entro il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio fornitore, tramite posta elettronica certificata, indicando i dati anagrafici del cliente e i dati relativi alla fornitura.
Di conseguenza, la tempistica prevista per il cambio del fornitore è pressoché pari a un mese (30 gg). La delibera 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 che contiene le disposizioni funzionali alla gestione del processo di recesso per cambio fornitore tramite il SII (Sistema Informativo Integrato), con riferimento sia al settore elettrico che al settore del gas naturale, stabilisce che in caso di esito negativo del passaggio al nuovo fornitore il cliente resterà comunque con il vecchio venditore evitando il costoso Servizio di Salvaguardia.
Ma se firmo il contratto a casa?
Quando il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli del fornitore (ad esempio a casa del cliente o telefonicamente tramite call center), il cliente ha possibilità di recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto di energia elettrica, per cui i tempi per il passaggio solitamente slittano a 2 mesi.
Come ultimo chiarimento, ricordiamo che dal 1° giugno 2016 tutte le operazioni per passare a un nuovo venditore sono svolte in modo centralizzato attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati nazionale gestita da un soggetto “terzo” rispetto ai diversi operatori del mercato, avviata dall’Autorità per rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra chi opera nei settori dell’energia elettrica e del gas.
Con le nuove regole, quando il cliente deciderà di cambiare fornitore (il c.d. switching) continuerà a confrontarsi con il venditore ma questo si rivolgerà non più al singolo distributore (es. E-Distribuzione, Ireti, Areti per la luce o Italgas, 2i Rete per il gas) ma al SII.
Cambiare fornitore di energia rappresenta oggi una grande occasione per il consumatore, protagonista attivo del mercato, per poter aderire con pochi click all’offerta ritenuta più interessante.
Vi diamo appuntamento al prossimo articolo per affrontare con sicurezza il libero mercato dell’energia!